La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 agli articoli 404-413 del codice civile.
L’amministratore di sostegno è colui il quale assiste o rappresenta una persona che, per effetto di una menomazione fisica opsichica, sia impossibilitata, anche parzialmente o temporaneamente, a provvedere da sola ai propri interessi. La rappresentanza concerne solo ed esclusivamente il compimento di taluni atti che vengono specificati nel decreto giudiziale, che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del sostenuto (quali ad esempio disdetta di un contratto di affitto, sgombero di un immobile condotto in locazione, etc.). L’istituto de qua può essere utilizzato anche nell’ ipotesi di consenso informato ai trattamenti sanitari terapeutici quando l’avente diritto non è in grado di dare il suo assenso/diniego.
Recente giurisprudenza, ha infatti affermato che “è certamente possibile incaricarel’amministratore di sostegno della rappresentanza dell’amministrato nell’esprimere il “consenso informato”, inteso come consenso espresso rispetto a scelte terapeutiche previa assunzione delle adeguate informazioni sui relativi costi e benefici (..)”. (Trib. Genova, 6 marzo 2009 n. 6058). Ulteriore novità normativa è rappresentata dal fatto che non soltanto una menomazione psichica, ma anche una fisica può dar luogo alla nomina dell’amministratore di sostegno. Di conseguenza può farsi luogo “alla predetta nomina nel caso di soggetti affetti da handicap esclusivamente fisici, e cioè pienamente capaci di intendere e volere, in quanto il perno della suddetta disciplina legislativa (Legge 6/2004) non è l’infermità mentale, ma la privazione totale o parziale di autonomia, ossia della capacità di relazionarsi e di determinarsi, quale ne sia la causa”. (Trib. Modena, 17 maggio 2006). V’è da precisare, altresì, che l’istituto dell’amministrazione di sostegno ben può applicarsi anche a persone anziane, se prive di autonomia nell’espletamento di alcune funzioni che attengono all’ordinaria vita quotidiana. Ebbene specificareche il “sostenuto” non acquista lo status di persona incapace totalmente (interdetto) o parzialmente (inabilitato) poiché ha una impossibilità “parziale o temporanea”, quindi rimane legalmente capace, con esclusione di quegli atti che il giudice ritiene che debbano essere compiuti dall’amministratore di sostegno. Per quanto attiene, invece, alla modalità di scelta dell’amministratore di sostegno, questo può essere designato direttamente dall’ interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria eventuale futura incapacità, in mancanza, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso, in genere la persona stabilmente convivente, coniuge, padre, madre,figlio/a, fratello, sorella, parente entro il quarto grado.
La competenza perla nomina spetta al giudice tutelare del luogo ove è posta la residenza o ildomicilio del beneficiario. Il giudice provvede con decreto.
Dott.ssa Rosa Valenti
Come è noto i partiti politici per svolgere la loro attività necessitano di una disponibilità economica atta a ricoprire varie spese: elettorali, organizzazione, propaganda, etc. Sulla base delle vicende giudiziarie relative al finanziamento illecito dei partiti, il referendum del 18 aprile 1993 abrogò la L.195/74 (nota come legge Piccoli), che prevedeva un contributo generalizzato e proporzionale da parte dello Stato a tutti i partiti politici. Da ultima, la L. 4/08/2006, n. 248 prevede che "almeno formalmente" i partiti non sono più finanziati dallo Stato, ma ricevono un rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali per le elezioni del Parlamento nazionale, Europeo, dei Consigli regionali e per i referendum. A tale scopo è stato costituito un apposito fondo, il cui ammontare è dato dalla moltiplicazione del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei Deputati per la cifra di 1 euro. Orbene, le cifre incassate dai partiti politici dai rimborsi sono esorbitanti e non è dato a noi conoscerle, se non quando le vicende giudiziarie mettono in luce episodi di illeciti.
La mia proposta nel merito è la seguente:
- Abolizione, (mediante legge ordinaria, decreto legge o referendum) del rimborso ai partiti politici.
Questi rimborsi costituiscono uno spreco ed uno sperpero di denaro pubblico che potrebbero essere agevolmente impiegati per una equa redistribuzione dei redditi. In un Paese dove c'è un allarme disoccupazione; dove gli italiani non riescono ad arrivare a fine mese;dove è diventato ormai un lusso comprare benzina (2 euro al litro); dove gli italiani non riescono a pagare l'affitto di una casa o estinguere un mutuo, non si capisce perchè devono sostenere gente (soprassedendo il fatto che non è in grado nè di fare politica nè tantomeno prendersi la briga di rappresentare altri) che potrebbe benissimo, visto i loro redditi, autofinanziarsi.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte
i partiti politici potrebbero "attingere" le risorse, oltre che dalla campagna tesseramento, dalle rendite derivanti dai loro immobili, dalla costituzione di comitati ( come quelli presenti negli U.S.A.) dai benefattori, dalle donazioni, eredità, e simili, come previsto dal codice civile.
Così finalmente il politicante (finchè non incontro un Politico, degno di essere chiamato tale, lo chiamerò così) in campagna elettorale oltre a metterci la faccia, finalmente ci metterà anche i soldi!.
Rosa Valenti
Il diritto-dovere di cura ed istruzione della prole è previsto sia dalla Costituzione (art. 30) che dal Codice Civile (artt.147 e seguenti).
Il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole non deve mai sfociare nell'abuso dei mezzi di correzione o ius corrigendi, ossia in atti corrispondenti a fattispecie di reato (percosse, limitazioni della libertà personale, offese, etc.).
L'art. 572 c.p. al primo comma prevede che "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi".
Il bene giuridico protetto dalla norma è l'incolumità psico-fisica del soggetto leso quindi l'inviolabilità della libertà personale e della manifestazione del pensiero (artt. 13 e 21 della Costituzione).
La norma usa il termine "chiunque" , tale reato può essere posto in essere solo da alcune persone che hanno nei confronti del soggetto passivo ( o soggetto offeso) una particolare forma di autorità quali genitori/figli; insegnati/alunni; datori di lavoro/apprendisti, etc.
Il reato è punibile qualora dall'abuso derivi una "malattia del corpo e della mente". L'art. 572 c.p. è frutto di un particolare periodo storico in cui venivano riconosciuti ai genitori, maestri ed educatori la possibilità di educare mediante la violenza, era all'ora in voga il famoso brocardo: "virga atque correctio tributi sapientiam".
Questo modus operandi "sembrerebbe" superato, lasciando il posto a metodi di insegnamento e di educazione basati sul dialogo e sul confronto al fine di garantire lo sviluppo armonioso della personalità del minore, di conseguenza l'uso della violenza non può di certo rispondere all'interesse del minore.
Rosa Valenti
lo Stato, in determinate ipotesi, è solito intervenire con dei meccanismi a sostegno e a tutela del reddito dei lavoratori che per cause a loro non imputabili si trovano privi di lavoro. Si tratta degli ammortizzatori sociali, strumenti che servono per “ammortizzare” una situazione di disagio economico, uno fra tutti è il ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), (D.LGS n.81/2000) o delle varie sottospecie ( si pensi ai Cantieri di Servizio). Il rapporto giuridico che si instaura tra la Pubblica Amministrazione e i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili non configura un rapporto di lavoro, infatti, i lavoratori ricevono un assegno mensile erogato dall’INPS. Secondo costante giurisprudenza i lavoratori socialmente utili non costituiscono un “servizio effettivo” prestato con rapporto d’impiego, essi, infatti, traggono origine dai motivi assistenziali,danno luogo ad impegni lavorativi precari. (Consiglio di Stato, sent.31/08/2004, n.5726; 30/06/2004, n.4941; 09/06/2004, n. 3637; 24/05/2004, n.3384).I lavoratori socialmente utili, servono a tamponare una situazione di disagio sociale a carattere strettamente temporaneo, tuttavia, il ricorso degli stessi si è reiterato nel tempo, tanto da determinare una crescente precarietà nonché l’illusione in seno ai lavoratori di un possibile inserimento (anche attraverso altri meccanismi) presso gli enti utilizzatori.
Il legislatore dovrebbe porre in essere una riforma del mercato del lavoro che miri ad abrogare le varie forme di precariato e a creare nuovi posti di lavoro,perché questi strumenti aumentano la spesa pubblica ed incrementano la disoccupazione.
RosaValenti
Nel lasciarci alle spalle il 2011, anno “horribilis” dal punto di vista economico, l’augurio che mi auspico per il 2012 è quello di una ripresa economica attraverso un equa redistribuzione dei redditi e delle risorse; il contenimento della spesa pubblica, tale da evitare spinte inflazionistiche, ed infine distribuzione della spesa totale con scelte razionali tra consumi ed investimenti.Auguri Italia!
Rosa Valenti
Prima di procedere ad un'analisi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, appare utile fornire un quadro analitico delle fasi che precedono l'applicazione della norma de qua.
La L. 183/2010 "collegato al lavoro" (art.32), ha riformulato i primi due commi dell'art. 6 della L.604/1966, delineando un nuovo sistema di impugnazione da applicare a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
Il lavoratore, nel termine di decadenza di 60 giorni della ricezione della comunicazione dei motivi, se questi non sono contestuali al licenziamento, deve impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà.
Nella fase giudiziale, qualora il giudice dichiari l'illegittimità del licenziamento dovrà valutare quale forma di tutela applicare, a seconda delle dimensioni dell'azienda, specificamente se applicare la tutela reale (art. 18 Statuto dei Lavoratori) o la tutela obbligatoria (art.8 L. 604/1966). Con quest'ultima forma di tutela il datore di lavoro viene condannato a riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La scelta tra riassunzione o indennità spetta al datore.
Diversamente, allorquando il giudice dichiara inefficace il licenziamento ovvero ne dichiari la nullità ordina al datore di lavoro di reintegrare (riassumere) il lavoratore nel posto di lavoro e liquida, altresì, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
Conclusivamente, la scelta operata dall'organo giudicante tra le due forme di tutela (reale ed obbligatoria) tiene conto preliminarmente delle dimensioni aziendali (numero dei dipendenti) difatti se un'azienda occupa più di 15 dipendenti il giudice sarà propenso per l'applicazione della tutela reale, facendo salvo quanto è disposto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Nella temuta ipotesi di modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, se verrà operata a danno dei lavoratore, verrà compromessa la possibilità della reintegrazione e della tutela risarcitoria con tutte le conseguenze di legge.
Rosa Valenti
I tirocini formativi e di orientamento, comunemente denominati “stage” (art. 18 L. n. 196 del 1997), costituiscono unottimo strumento per favorire l’ingressodei giovani nel mondo del lavoro, tale strumento opera mediante l’avvicinamentofra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo del lavoro. I tirocini formativi e diorientamento sono definiti come periodi di formazione “on the job”, e si sostanziano in forme di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, senza costituire però dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo diconsentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro. Altro strumento di cui le scuole e nello specifico, le istituzioni scolastiche possono avvalersi al fine di formare,e successivamente collocare i giovani lavoratori, è l’apprendistato. Il contratto di apprendistato è disciplinato dalD.Lgs 276/2003 (artt.47-53) si caratterizza per la presenza di un contratto di lavoro subordinato a “contenutoformativo” per cui a fronte della prestazione lavorativa, il datore dilavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche gli insegnamenti necessari al fine del conseguimento di una qualifica professionale , di una qualificazione tecnico – professionale o ancora d ititoli di studio di livello secondario, universitario e specializzazioni. Continua a leggere l'articolo su http://www.diritto.it/categories/289_diritto-del-lavoro
Dott.ssa Rosa Valenti
Com'è noto in questi giorni le istituzioni politiche e sindacali discutono sull'innalzamento dei contributi da versare, 40 (numero magico?), 41,42,43 anni ai fini della pensione, indipendentemente dell'età del lavoratore.
Proviamo a fare un esempio se un giovane inizia a lavorare oggi a trentotto anni (cosa assai probabile visti i tempi e sempre che riesca a trovarlo un lavoro) andrà in pensione (se sarà ancora in vita) a settantotto anni. Orbene, con questo meccanismo contributivo avremo medici, infermieri, sanitari, dipendenti pubblici nel pieno delle loro capacità intellettive e fisiche, molto attivi e dinamici!. Sfido chiunque a farsi operare da un medico ultra settantenne, o aspettare la fila interminabile con un operatore che impiegherà chissà quanto tempo per espletare l'operazione richiesta dall'utente. Per non parlare, infine, del sistema scuola-università dove terranno banco i soliti "baroni" mentre i giovani precari continueranno a manifestare davanti ai palazzi della politica!. Dunque, il lavoratore in piena età senile quando si godrà la famiglia?, quando si riposerà?, se si riposerà o farà un viaggio di sola andata verso il camposanto?. In questo scenario pittoresco mi chiedo quando i giovani nati negli anni '80 - '90 potranno lavorare?. Dimenticavo, l'Italia è la Repubblica delle banane!.
(Per i lettori, con questo post ho voluto fare insieme a voi una riflessione più realistica che giuridica, come mio solito, ma la brutalità di questi tempi necessita uno sprono delle coscienze)
Rosa Valenti
Quando si apre una crisi di governo?, quali sono i possibili scenari?, cerchiamo di capire più da vicino da un punto di vista giuridico quali sono le conseguenze che derivano dalle dimissioni.
la crisi di governo si ha quando lo stesso perde la fiducia intercorrente con la maggioranza parlamentare (ossia con tutti quei partiti che inizialmente appoggiavano il governo), di conseguenza non è più in grado di operare poichè qualsiasi iniziativa legislativa troverebbe l'ostacolo, quindi, il diniego della maggioranza.
in questa ipotesi vi sono due possibili scenari: la cosiddetta "mozione di sfiducia" proposta e firmata da un decimo dei componenti la Camera e votata per appello nominale e le "dimissioni volontarie o facoltative" qualora il governo non gode più dell'appoggio della sua stessa maggioranza, o comunque ha una maggioranza risicata, e decide di dimettersi. in questi casi il Capo dello Stato potrà agire nei seguenti modi: respingere le dimissioni, quindi invitare il Presidente del Consiglio a presentarsi alle Camere e cercare un nuovo accordo o accettare le dimissioni, in questo caso il governo dimissionario resta in carica (prorogatio) fino alla nomina del nuovo governo, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Dopo questa fase i risvolti potranno essere quelli della formazione di un governo tecnico, costituito da varie compagini parlamentari, o delle elezioni anticipate.
Rosa Valenti
Appello a tutti i deputati, senatori, ex deputati ed ex senatori che godono del vitalizio, consiglieri regionali, presidenti di Regione, dirigenti dei C.D.A, manager di società a partecipazione statale, abbassatevi lo stipendio e il vitalizio del 70%, perchè NOI ITALIANI non possiamo pagare per voi!!!
Date un segnale ad un Paese dilaniato dalla crisi!
E' ormai acclarata ed appurata la crisi economica che sta investendo da tempo il nostro Paese. Lo Stato non può chiedere un sacrificio ai cittadini e nello specifico alla classe medio-bassa. Pertanto, le misure che a mio avviso il Parlamento con un "atto di coraggio" dovrebbe porre in essere devono mirare preliminarmente a ridurre gli sprechi della classe dirigente.
Qui di seguito vengono riportate le misure che a mio avviso con un decreto legge ex art. 77 Cost. (atto avente forza di legge utilizzato per casi di necessità ed urgenza) aiuterebbero a sanare anche se in misura minore il bilancio dello Stato.
- Liberalizzazione di tutti gli ordini professionali;
- No ai finanziamenti statali per la costruzione di infrastrutture (ospedali, carceri, scuole, etc.) se già nel territorio vi sono strutture preesistenti libere o in stato di abbandono che possono essere facilmente ristrutturate;
- abolizione delle auto blu, salvo i casi accertati di pericolo concreto ed attuale all'incolumità di un magistrato o di un politico, in tutti gli altri casi le spese per la scorta e le relative auto graveranno sull'avente diritto;
- abolizione dei telefonini di servizio per la classe dirigente politica nazionale e locale;
- introduzione di un calmiere di prezzi, in conformità con la media nazionale, nella ristorazione parlamentare;
- abolizione delle province;
- riduzione del numero dei parlamentari del 50% a partire dalla prossima legislatura;
- riduzione del 50% dell'indennità parlamentare nonchè dell'indennità percepita della giunta e del consiglio regionale, della giunta e del consiglio provinciale e comunale;
- con riforma elettorale: previsione dell'abolizione della circoscrizione estero, perchè solo chi risiede nel territorio italiano è in grado di conoscere l'ordinamento costituzionale, le leggi, la conformazione geografica nonchè i reali ed attuali problemi del Paese.
Di alcuni punti di tutto quanto sopra esposto, si è parlato abbondantemente nei giorni scorsi, adesso è arrivato il momento di agire. Perchè è una vergogna nazionale chiedere il "sacrificio di tutti", specie dei pensionati!!! (vergogna) se dall'alto non si riesce a dare il buon esempio.
Perchè la politica è il coraggio di cambiare!!!
Rosa Valenti
A norma degli articoli 822 comma 2 e 826 comma 2 codice civile, appartengono al demanio dello Stato gli immobili riconosciuti di interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico, paletnologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili, specificamente, non possono formare oggetto di vendita nei confronti dei terzi, se non per concessione amministrativa, "la PA ( Pubblica amministrazione) vanta un diritto di prelazione (art. 31 l. n.1089 del 1939) con riguardo all'alienazione di beni fra privati con valore artistico/storico comporta l'acquisizione coattiva del bene ed il suo assoggettamento al regime del demanio pubblico, ai sensi degli artt.822 e 824 c.c." (Cass., Sez. III, 21 Giugno 1995, n. 7020). Nel momento in cui, invece, viene in rilievo una condotta criminosa atta ad impossessarsi di un bene di interesse archeologico, storico e simili si integra il reato di furto archeologico, tale reato originariamente disciplinato dall'art. 67 della legge 1089/1939, poi modificata dal testo unico in materia di beni culturali ed ambientali dall'art. 125 del D.lgs n.490 del 1999, infine, attualmente regolamentato dall'art. 176 del d.lgs n.42 del 2004 del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 31 a 516,50 per chiunque si impossessa dei beni culturali appartenenti allo Stato. Recente giurisprudenza ha affermato che " il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello Stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo che da rinvenimento fortuito è previsto dalla l. n.1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto" (Cass.Pen. 01/02/2005, n. 12618).
Pertanto, per il reato di furto archeologico si applica la normativa prevista dal codice per i beni culturali, mentre gli artt. 624 - 625 c.p. (furto circostanze aggravanti) sono ricavati ai fini dell'applicazione della pena.
Rosa Valenti
marzo